Stazioni Uniche Appaltanti: qualche considerazione

Pubblicato il da Lavia

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Genesi delle Stazioni Uniche Appaltanti
Da qualche mese “sono nate le Stazioni Uniche Appaltanti”, il cui acronimo è SUA.  
 In realtà, l’indicazione riportata da diversi giornali, è imprecisa perché le SUA  sono state introdotte mediante il Codice dei contratti (d.lgs. 163 del 2006) all’art.33, che prevede l’eventualità di acquisire lavori, servizi e forniture attraverso centrali di committenza.  
In seguito con il “piano straordinario contro le mafie”, più precisamente all’art.13 della legge 136 del 13 agosto 2010, è stato stabilito che avrebbero dovuto essere definite  le modalità per istituire in ambito regionale una o più stazioni uniche appaltanti (SUA).
Questo è stato fatto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 (D.p.c.m. 30/06/2011) ed entrato in vigore a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 2011, pochi giorni fa.
Le Strutture Uniche Appaltanti, così come introdotte all’art.33 del D.L. 163/2006, diventano a tutti gli effetti delle “centrali di committenza”, istituite in ogni ambito regionale ed aventi tre diversi tipi di funzione:
  • acquisizione lavori;
  • esecuzione di servizi;
  • forrniture.

  

Ruolo delle SUA e punti di criticità.

La premessa, al citato decreto del 30 giugno 2011, recita:
<il ruolo delle “SUA” sarà quello di promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza, legalità, favorevoli al rilancio dell’economia, dell’immagine del paese, del rispristino delle condizioni di libera concorrenza assicurando un costante monitoraggio, trasparenza e celerità delle procedure di gara, ottimizzazione di risorse e prezzi>

 

Ciò che smorza facili entusiasmi è quanto riportato all’art.2 del decreto, in merito al funzionamento di queste strutture, poiché non impone nulla dei buoni propositi riportati sopra, ma demanda ad altri, in un gioco che sembra già si possa temere , intervengano di fatto rimpallo di responsabilità, opacità istituzionali, favori clientelari.
Così recita l’art. 2… :
Possono aderire  le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti…”

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